Modulistica ed elenco degli oggetti smarriti
Codice Civile
Art. 927. Cose ritrovate
Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario e se non lo conosce deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.
Art. 928. Pubblicazione del ritrovamento
Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.
Art. 929. Acquisto di proprietà della cosa ritrovata
Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata.
Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.
Art. 930. Premio dovuto al ritrovatore
Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata .
Se tale somma o prezzo eccede euro 5,16, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.
Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento
Art. 931. Equiparazione del possessore o detentore al proprietario
Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore